Art. 4.
(Risorse economiche).

      1. Le comunità giovanili traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

          a) quote e contributi degli associati;

          b) eredità, donazioni e legati;

          c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o altre istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

 

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          d) finanziamenti dell'Unione europea e di organismi internazionali;

          e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

          f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

          g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

          h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

          i) altre entrate compatibili con le finalità sociali della comunità giovanile.